
La Cessione del Quinto è un particolare tipo di prestito personale dove il pagamento delle rate si completa attraverso l’addebito direttamente nella busta paga del dipendente o nel cedolino della pensione; si chiama “cessione” perché avviene una trattenuta e “del quinto”, quindi il 20%, perché l’importo della rata non deve superare il quinto dell’emolumento mensile al netto di tutte le ritenute.
A quando risale la cessione del quinto
Il prestito personale Cessione del Quinto di Stipendio risale storicamente all’Unità d’Italia, per volere del Re Vittorio Emanuele II, il quale intendeva concedere dei privilegi ai dipendenti statali.
Come accennato precedentemente l’importo della rata non può oltrepassare un quinto dello stipendio, la durata massima prevista è di 120 mesi e la minima non è solitamente inferiore ai 24 mesi, inoltre la scadenza non può in nessun modo eccedere la fine del rapporto di lavoro; possono quindi richiedere un finanziamento tutti i dipendenti pubblici e privati e i pensionati INPS-INPDAP (non oltre il 90esimo anno di età); i lavoratori autonomi sono invece esclusi da questa tipologia di accesso al credito.
Quando puoi richiedere la cessione del quinto
Il datore di lavoro è tenuto ad accettare una richiesta di cessione del quinto da parte del dipendente e lo vincola a due determinati obblighi:
- a trattenere l’importo della rata scritta nel contratto dalla busta paga del dipendente e a versarla all’Istituto erogante, tale obbligo permane per tutta la durata del piano di rimborso esclusivamente se c’è una busta paga su cui trattenere la rata; in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, aspettativa, ecc…) il datore di lavoro può interrompere il pagamento della rata.
- nel caso di dimissioni o licenziamento dovrà trattenere ogni importo maturato dal dipendente e versare tale importo all’istituto erogante; lo stesso istituto utilizzerà la somma per estinguere in modo totale o parziale il debito residuo. È il caso, principalmente del Trattamento di Fine Rapporto maturato, ma anche di ogni altro importo maturato al momento della fine del rapporto di lavoro (ultimo stipendio, tredicesima, ferie non godute ecc…).
Per il datore di lavoro non è previsto nessun’altro obbligo.
Da segnalare infine l’obbligatorietà di una polizza assicurativa che copra i rischi della società finanziaria che eroga la somma di denaro, in caso di morte o perdita del lavoro del sottoscrittore.